Il credito di imposta per il riacquisto della prima casa
Rag. Luigia Lumia - Bologna
Quando si vende un immobile che ha beneficiato delle agevolazioni registro o Iva, se entro un anno si procede al riacquisto di una prima casa può essere conveniente richiedere nell'atto il credito di imposta
In questo caso se conveniente puo’ anche beneficiare di un credito ai fini dell’imposta di registro e dell’Iva pari all’ammontare dell’imposta di registro, o dell’Iva, corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso il credito non può essere superiore all’imposta di registro o all’Iva dovuta in relazione al secondo acquisto.
Come utilizzare il credito d'imposta per il riaquisto della prima casa
Il credito d'imposta può essere utilizzato:
• in diminuzione dell'imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto;
• in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
• in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto ovvero alla dichiarazione da presentare nell’anno in cui e’ stato effettuato il riacquisto stesso;
• in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24 (usando il codice tributo 6602).
La spettanza del credito di imposta non è automatico ma deve essere espresso nell’atto di acquisto del nuovo immobile indicando anche come si vuole utilizzare il credito: di norma in diminuzione dell’imposta di registro per il nuovo acquisto, ma nulla vieta di scegliere le altre modalità.
La dichiarazione di voler usufruire del credito di imposta è importante in quanto se si omette occorre tornare dal notaio per integrare l’atto, producendo la documentazione che comprovi il diritto.
Il credito di imposta non spetta
Il credito di imposta per il riacquisto della prima casa non spetta:
• quando il contribuente è decaduto dall’agevolazione “prima casa” in relazione al precedente acquisto;
• se il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza cioè usufruire del beneficio "prima casa";
• se il nuovo immobile acquistato non abbia i requisiti "prima casa";
• se l'immobile alienato sia pervenuto al contribuente per successione o donazione, salvo il caso in cui sul trasferimento siano state pagate le relative imposte.



