Pubblicato il 30/08/2010
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Impresa familiare

Staff di Fiscoetasse

Impresa familiare è un istituto voluto dal Legislatore della Riforma del Diritto di Famiglia per tutelare il lavoro del familiare nell'impresa o nella famiglia

L’impresa familiare, istituita con la Riforma del Diritto di Famiglia (L. 19 maggio 1975 n. 151), tutela il lavoro familiare che prima non veniva considerato e non aveva alcuna tutela giuridica.

Quando si parla di impresa familiare sono previste due ipotesi:
  1. il familiare presta la propria attività in modo continuativo nell’impresa stessa;
  2. il familiare presta la propria attività non all’interno dell’impresa, bensì nella famiglia (ad esempio svolgendo il lavoro domestico): anche qui, come nel caso sub. 1, il familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia stessa, partecipando agli incrementi di azienda e all’avviamento in proporzione alla quantità e qualità del lavoro che presta. Si riconosce valore al lavoro domestico e al familiare che, prestando questo tipo di attività, consente all’imprenditore la possibilità di svolgere al meglio la propria attività d’impresa.
Nell’impresa familiare possono collaborare, ma deve essere in maniera continuativa, il coniuge, i parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo del titolare; il rapporto che si instaura tra l’imprenditore e i suoi familiari, è un qualcosa di intermedio tra il rapporto di lavoro subordinato e il rapporto di società, senza però essere né l’uno, né l’altro.

L'IMPRESA FAMILIARE

L’impresa familiare, istituita con la Riforma del Diritto di Famiglia (L. 19 maggio 1975 n. 151), tutela il lavoro familiare che prima non veniva considerato e non aveva alcuna tutela giuridica.
Quando si parla di impresa familiare sono previste due ipotesi:
  1. il familiare presta la propria attività in modo continuativo nell’impresa stessa;
  2. il familiare presta la propria attività non all’interno dell’impresa, bensì nella famiglia (ad esempio svolgendo il lavoro domestico): anche qui, come nel caso sub. 1, il familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia stessa, partecipando agli incrementi di azienda e all’avviamento in proporzione alla quantità e qualità del lavoro che presta. Si riconosce valore al lavoro domestico e al familiare che, prestando questo tipo di attività, consente all’imprenditore la possibilità di svolgere al meglio la propria attività d’impresa.
Nell’impresa familiare possono collaborare, ma deve essere in maniera continuativa, il coniuge, i parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo del titolare; il rapporto che si instaura tra l’imprenditore e i suoi familiari, è un qualcosa di intermedio tra il rapporto di lavoro subordinato e il rapporto di società, senza però essere né l’uno, né l’altro.
Lavorare nell’impresa comporta un insieme di diritti di varia natura.
Al familiare spetta innanzitutto il diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e anche se il lavoro che presta non ha natura corrispettiva, questo viene assimilato alla retribuzione di un lavoratore subordinato; il mantenimento infatti deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro che il familiare stesso svolge e sufficiente ad assicurargli un’esistenza libera e dignitosa in aderenza al dettato costituzionale sul diritto alla remunerazione: unico presupposto di tale diritto al mantenimento, sta nella continuità del lavoro da prestare nell’impresa.
Qualche dubbio è stato sempre sollevato sulla natura giuridica dell’impresa familiare, impresa individuale o collettiva? Una giurisprudenza consolidata anche presso la Corte di Cassazione e una prevalente parte della dottrina, attribuiscono all’impresa familiare carattere di impresa individuale: i familiari che vi lavorano partecipano al rischio d’impresa, nel senso che se l’impresa è in perdita lavorano senza remunerazione, se è aggredita da creditori perdono i diritti già conseguiti sui beni aziendali.
Se dunque l’imprenditore fallisce, fallisce solo lui e solo lui risponde, con tutto il suo patrimonio, nei confronti dei creditori.
Esiste tuttavia una tesi, decisamente minoritaria, che attribuisce all’impresa carattere collettivo: tutti i partecipanti sarebbero imprenditori.
Tornando alla disciplina in senso stretto dell’impresa, al familiare spetta altresì, in caso di buon andamento dell’impresa, il diritto ad una quota di utili e incrementi proporzionata alla quantità e qualità del lavoro che presta, come anche il diritto a partecipare ai beni acquistati e agli utili conseguiti. In caso di futura divisione ereditaria o di trasferimento dell’impresa, il familiare conserva un diritto di prelazione.

Anche da un punto di vista gestionale il familiare vanta dei diritti:
  • partecipa alle decisioni che riguardano l’impiego degli utili e degli incrementi;
  • partecipa alle decisioni che riguardano la gestione straordinaria dell’impresa, mentre la gestione ordinaria resta di competenza del titolare dell’impresa. Il c.d. diritto di partecipazione, va sottolineato, è intrasferibile a meno che non avvenga a favore di familiari e con il consenso di tutti i partecipanti all’impresa familiare.
Importante sapere che l’impresa familiare trova applicazione solo quando la collaborazione dei familiari nei confronti dell’imprenditore non sia già retribuita ad altro titolo come in caso di lavoro subordinato o lavoro autonomo, qui sta il carattere residuale di questo istituto, che nasce dove non esistono già altri rapporti.

CAUSE DI ESTINZIONE DELL’IMPRESA

Le cause di estinzione possono riguardare il rapporto tra imprenditore e familiare e sono diverse a seconda che incidano su tutti i partecipanti o solo sul singolo familiare: nel primo caso l’estinzione riguarderà tutti i familiari, nel secondo invece, riguardando il singolo familiare, gli altri non subiranno alcuna conseguenza; in ogni caso al familiare che esce dall’impresa spetta una liquidazione in denaro del suo diritto di partecipazione, con esclusione del diritto al mantenimento. Il rapporto si può estinguere o per volontà dell’imprenditore stesso o, se invece deriva dal familiare i casi possono essere vari: a) morte del lavoratore, impossibilità definitiva per motivi di età, di salute o di invalidità o perdita di qualità di “familiare”.
Ma le cause di estinzione possono anche riguardare l’attività stessa d’impresa e quindi prescindere dalla volontà dell’imprenditore (ad esempio morte o fallimento dell’imprenditore stesso).

UN CASO PARTICOLARE

La moglie presta la propria collaborazione per la conduzione di un’attività commerciale del marito il quale le corrisponde, periodicamente, una somma di denaro. Cosa può accadere nel caso in cui venga meno l’armonia familiare e il marito smette di corrispondere la somma di denaro periodica alla moglie? Potrà lei rivolgersi al Tribunale e ottenere quanto le spetta nonostante la crisi matrimoniale?

Per prima cosa va accertato se il rapporto tra i due è quello previsto per l’impresa familiare o se è invece quello del lavoro subordinato o lavoro autonomo.

Facendo riferimento al primo tipo di rapporto la moglie, assistita legalmente, può decidere di agire in giudizio per vedere tutelati i diritti che le spettano (quale appunto la retribuzione periodica). Il marito potrà, a sua volta, proporre istanza di separazione personale o decidere per l’estromissione della moglie dall’impresa che comporterebbe comunque, a favore della stessa, il diritto alla liquidazione della quota di sua spettanza con eventuale risarcimento in caso di ingiusta estromissione o estromissione senza preavviso.

Nel caso di separazione personale, considerando che con questa il rapporto di coniugio non si scioglie, anche il rapporto di collaborazione non dovrebbe ritenersi risolto anche se sul punto c’è molta incertezza. Le tesi maggioritarie propendono comunque per questa teoria, in quanto il rapporto familiare dura quanto dura il matrimonio e solo il divorzio o le invalidità matrimoniali diventano motivo di scioglimento, la separazione invece non fa venir meno il vincolo familiare.
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