HOME

/

IMPOSTA DI SCOPO – MODALITÀ DI PAGAMENTO E COMUNI CHE L’HANNO ISTITUITA

Imposta di scopo – modalità di pagamento e comuni che l’hanno istituita

Ascolta la versione audio dell'articolo
La Finanziaria 2007 (art. 1 comma 145) ha previsto per i Comuni, a partire dal 1° gennaio 2007, la possibilità di istituire una nuova imposta denominata Imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni con apposito regolamento.

Il regolamento comunale che istituisce l’imposta dovrà determinare:
a) l’opera pubblica da realizzare;
b) l’ammontare della spesa da finanziare;
c) l’aliquota di imposta;
d) l’applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, in relazione all’esistenza di particolari situazioni sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che già godono di esenzioni o di riduzioni ai fini del versamento dell’imposta comunale sugli immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro;
e) le modalità di versamento degli importi dovuti.

Nel caso di mancato inizio dell’opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i Comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi.

Deve pagare l’imposta chi è proprietario di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, situati nel territorio del Comune, o titolare di diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi.
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Per quanto non espressamente contemplato nel regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), con particolare riferimento alle riduzioni di imposta (artt. 8 e 9 del Dlgs 504/1992) e alle esenzioni di imposta (art. 7 dello stesso decreto).

Dal 2008 è esente dall'imposta di scopo l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze ammesse dal Regolamento Comunale.

1) DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA

L’imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di 5 anni ed è determinata applicando alla base imponibile dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) un’aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille, da versare separatamente rispetto l’ICI, in base al periodo di possesso dell'immobile.

Alcuni esempi di calcolo dell'Imposta di scopo:

  1. Possesso al 100% per 12 mesi
    ABITAZIONE PRINCIPALE ( categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) E PERTINENZA DEL CONTRIBUENTE
    IMPOSTA DI SCOPO NON DOVUTA per effetto dell'art. 1 DL 93/2008

  2. Possesso al 100% per 12 mesi
    ABITAZIONE PRINCIPALE DEL CONTRIBUENTE ( categorie catastali A/1, A/8, A/9)
    IMPOSTA DI SCOPO = rendita catastale rivalutata x moltiplicatore (100) x aliquota ISCOP

  3. Possesso al 100% per 12 mesi
    NEGOZIO (Cat. C/1)
    IMPOSTA DI SCOPO = rendita catastale rivalutata x moltiplicatore (34) x aliquota ISCOP

2) MODALITA’ DI VERSAMENTO

Può essere versata tramite bollettino postale oppure al fine di consentire il versamento di tale imposta mediante il modello F24, come stabilito per l’ICI, si sono istituiti i seguenti codici tributo:
  • 3926 – denominato “imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche, prevista dall’articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
  • 3927 – denominato “imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche, prevista dall’articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - interessi”.
  • 3928 – denominato “imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche, prevista dall’articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - sanzioni”.

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” della sezione “ICI ed altri tributi locali”. Le somme sono riportate al netto delle eventuali specifiche riduzioni o detrazioni deliberate dai comuni relativamente all’imposta di scopo.


Nel campo “codice ente/codice comune” è indicato uno dei codici catastali presenti nella “Tabella codici comuni imposta di scopo”, reperibile in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it , contenente l’elenco dei soli comuni che hanno deliberato il regolamento istitutivo dell’imposta e che hanno provveduto a darne comunicazione al Dipartimento delle Finanze.


Nel campo “anno di riferimento” è evidenziato l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento, espresso nella forma ”AAAA”, mentre i campi “Acc.” e “Saldo” sono valorizzati a seconda che il pagamento si riferisca rispettivamente all’acconto ovvero al saldo dell’imposta, se il versamento è effettuato in unica soluzione sono valorizzati entrambi i campi.

Il versamento dell’imposta complessivamente dovuta per ciascun anno è versata in due rate alle scadenze previste per il pagamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili ovvero in rata unica entro la scadenza prevista dall’acconto ICI.

Si precisa che l'efficacia operativa di tali codici tributo decorre dal 12 maggio 2008.

3) I COMUNI CHE L’HANNO ISTITUITA

Nel 2008 sono 20 i Comuni che l'hanno istituita e quasi tutti hanno scelto come aliquota il 5 per mille, ovvero quella massima applicabile.

Comuni che hanno deliberato l'Imposta di scopo

CODICE CAT

COMUNE

PROV.

SIGLA

REGIONE

ALIQ.
ANNI DI VIGENZA
ANNO

A710

BASTIA UMBRA

PERUGIA

PG

UMBRIA

0,5
5
2008

A757

BELLUNO

BELLUNO

BL

VENETO

0,25
3
2007

C125

CASTELLABATE

SALERNO

SA

CAMPANIA

0,5
5
2007

C714

CINTO CAOMAGGIORE

VENEZIA

VE

VENETO

0,5
5
2007

E487

LAURO

AVELLINO

AV

CAMPANIA

0,5
5
2007

F051

MATELICA

MACERATA

MC

MARCHE

0,5
5
2007

F107

MELILLI

SIRACUSA

SR

SICILIA

0,5
5
2007

F244

MISANO ADRIATICO

RIMINI

RN

EMILIA ROMAGNA

0,5
5
2007

F715

MORCIANO DI ROMAGNA

RIMINI

RN

EMILIA ROMAGNA

0,5
5
2007

F724

MORFASSO

PIACENZA

PC

EMILIA ROMAGNA

0,5
1
2007

F910

NOCERA TERINESE

CATANZARO

CZ

CALABRIA

0,5
5
2008

F994

OCCHIOBELLO

ROVIGO

RO

VENETO

0,5
5
2007

G844

PONTE DI LEGNO

BRESCIA

BS

LOMBARDIA

0,5
5
2007

G931

POSINA

VICENZA

VI

VENETO

0,5
5
2007

G945

POVEGLIANO VERONESE

VERONA

VR

VENETO

0,5
5
2007

H294

RIMINI

RIMINI

RN

EMILIA ROMAGNA

0,5
5
2007

H353

RIVISONDOLI

L'AQUILA

AQ

ABRUZZO

0,4
5
2007

I872

SOVERATO

CATANZARO

CZ

CALABRIA

0,5
2
2007

L094

TEMU'

BRESCIA

BS

LOMBARDIA

0,5
5
2007

L885

VIGNOLA

MODENA

MO

EMILIA ROMAGNA

0,5
5
2007
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

Claudia Tossani - 30/07/2012

Buongiorno, Bastia Umbra l'ha cancellata in anticipo, a far data dal 1° gennaio 2011, per dare risposta a una promessa elettorale di abbassare la pressione fiscale, lo trova nel [seguente articolo del Sole24Ore](http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-04-23/limposta-scopo-sopravvive-oggi-183902.shtml?uuid=AbqkRcSF).

Tito - 23/04/2012

Con l'Art.4 comma 1-quater b) del Dl 16/2012, prevede la sostituzione del comma 2 Dlgs 23/2011,cioè con l'I.M.U. a decorrere dal 01/01/2012, l'imposta di scopo-Iscop si APPLICA o se già istituita CONTINUA AD APPLICARSI con riferimento alla base imponibile e alla disciplina vigente per tale tributo. L'Aliquota adottata in passato dal Comune di Bastia Umbra era 0,5 per mille = 0,05 per cento e non come pubblicato sul giornale "Il Sole 24 Ore del 22/04/2012 a pag.14" che riporta erroneamente l'Aliquota adottata dal Comune di Bastia Umbra in passato del 0,5 per cento = 5 per mille che è molto diverso dallo 0,5 per mille. Qual'è per il 2012 l'Aliquota giusta adottata dal Comune di Bastia Umbra? Grazie se ci sarà risposta.

Luigia Lumia - 08/11/2010

Sul sito delle Finanze [Imposta di Scopo](http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/impostascopo/tabella.htm)

PAOLA CASTAGNOLI - 05/11/2010

DOVE SI TROVA LA TABELLA DEI COMUNI CHE HANNO ISTITUITO L'IMPOSTA DI SCOPO DOPO IL 2008?

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.