La nuova deducibilita' delle spese telefoniche
Dott.ssa Sonila Malaj - Studio Lumia - Bologna
A partire dal 1° gennaio 2008 cambia la detraibilità dell’IVA delle spese per i cellulari. L’imposta pagata è interamente detraibile a condizione che il bene e il suo utilizzo siano riferibili esclusivamente all’attività di impresa o di lavoro autonomo.
Fino al 31 dicembre 2007, per i cellulari, la detrazione dell’IVA pagata era ammessa nella misura forfetaria del 50%, senza che fosse stato necessario provare l’effettivo utilizzo aziendale o professionale. La modifica è stata necessaria per adeguare la normativa nazionale a quella europea.
DETRAIBILITA' DELL'IVA
Quindi, dal 1° gennaio 2008, l’IVA sul traffico telefonico mobile e sull’acquisto, noleggio o locazione di cellulari sarà interamente detraibile a patto che il bene sia utilizzato interamente per l’attività d’impresa o lavoro autonomo.
Tuttavia, le contemporanee modifiche degli articoli 3, 13 e 14 del D.P.R. 633/72, consentono all’imprenditore o al professionista di detrarre integralmente l’imposta anche in caso di uso promiscuo, salvo poi assoggettare a IVA l’uso personale o familiare proprio o dei propri dipendenti, sulla base del valore normale.
Ovviamente nel caso in cui le spese di acquisizione del cellulare e il relativo traffico telefonico siano inequivocabilmente riferibili interamente all’attività d’impresa o del professionista nessun problema poiché l’imposta per l’acquisto dell’apparecchio e dei canoni è immediatamente detraibile al 100% senza nessun altro obbligo.
Se invece la stima “preventiva” dell’utilizzo imprenditoriale delle spese telefoniche risultasse difficile, gli imprenditori e i professionisti potranno esercitare integralmente il diritto alla detrazione e assoggettare poi a imposta l’uso personale o familiare ovvero la messa a disposizione a titolo gratuito dei beni e servizi suddetti.
Bisogna evidenziare a riguardo che il comma 255, articolo 1 della Finanziaria 2008, stabilisce che per il quinquennio 2008- 2012, nel fissare i criteri selettivi di cui all’art. 51 del DPR 633/72, gli uffici dovranno concentrare l’attività di controllo sui contribuenti che abbiano computato in detrazione in misura superiore al 50% del relativo ammontare l’imposta riguardante agli acquisti e alle relative prestazioni di gestione dei telefonini.
Sembra un avvertimento poiché se si effettua una detrazione superiore al 50% bisognerà provare l’utilizzo aziendale o professionale.
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REGIME IVA DALL' 01/01/2008 |
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REGIME IVA FINO AL 31/12/2007
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REGIME IVA DAL 01/01/2008
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NOTE
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TELEFONO FISSO |
USO ESCLUSIVO |
100% |
100% (1) |
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TELEFONO FISSO |
USO PROMISCUO |
50% |
50% |
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TELEFONIA MOBILE/ CELLULARI |
USO ESCLUSIVO |
50% |
100% |
Occorre dimostrare l'uso esclusivo |
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TELEFONIA MOBILE/ CELLULARI
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USO PROMISCUO |
50% |
INERENZA |
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TELEFONIA FISSA E MOBILE
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USO PROMISCUO |
50% |
100% |
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| (1) Bisogna applicare il principio di inerenza se il telefono fisso è utilizzato in modo promiscuo, per ridurre adeguatamente la percentuale di detrazione spettante. A questo proposito si consiglia, in ogni caso, la stipulazione di un Contratto Affari. | ||||
USO ESTRANEO ALL'ATTIVITA' - ADDEBITO DEL VALORE NORMALE
- Limitare subito al 50% il diritto alla detrazione per l’utilizzo di tali beni e servizi per fini imprenditoriali e personali;
- Detrarre tutta l’IVA e poi sottoporre a tassazione l’uso personale o estraneo all’impresa;
- di inserire il bene stesso integralmente nel patrimonio della propria impresa;
- di conservarlo integralmente nel proprio patrimonio privato escludendolo in tal modo completamente dal sistema dell’IVA;
- di inserirlo nella propria impresa solamente fino a concorrenza dell’impiego professionale effettivo.
COME DETERMINARE IL VALORE NORMALE
ESEMPIO:
Nell’ipotesi di cessione di telefoni cellulari, la base imponibile ai fini IVA è costituita dalla percentuale del prezzo di vendita corrispondente alla percentuale di IVA detratta a monte.
- IVA detratta a monte secondo inerenza: 60%.
Base imponibile della successiva cessione: 60% del prezzo di vendita oppure del valore normale se il prezzo di vendita è inferiore al valore normale stesso.
- IVA detratta a monte secondo inerenza: 40%.
Base imponibile della successiva cessione: 40% del prezzo di vendita oppure del valore normale se il prezzo di vendita è inferiore al valore normale stesso.
LA DEDUCIBILITA' DELLE SPESE TELEFONICHE
Quindi la deducibilità è passata dal 50% all’80% per la telefonia mobile, mentre per i telefoni fissi la modifica è peggiorativa perché si scende dal 100% all’80%.
Questo limite alla deduzione vale per le quote di ammortamento, per i canoni di locazione finanziaria o il noleggio, le spese di impiego e manutenzione delle apparecchiature terminali per i servizi di telecomunicazione elettronica a uso pubblico come chiarito dalla risoluzione ministeriale del 17 maggio 2007, n. 104/E.
Rientrano anche le spese sostenute per l’acquisto del modem, ovvero del router ADSL ed eventualmente l’acquisto del software specifico.
Nei casi in cui gli operatori stipulano un contratto di assistenza o di noleggio che comprenda anche la fornitura di apparecchi come il centralino telefonico e il personal computer bisognerà evidenziare in fattura la quota di prestazione di assistenza o noleggio riguardante gli apparecchi telefonici (deducibili all’80%) e la parte inerente l’assistenza o il noleggio per il personal computer che potrà esse dedotta per intero.
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SCHEMA RIEPILOGATIVO |
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Regime in vigore dall' 1/01/2007 sulla deducibilità delle spese telefoniche |
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SOGGETTI |
TELEFONIA FISSA |
TELEFONIA MOBILE |
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Imprese |
80% |
80% |
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Lavoratori Autonomi |
80% |
80% |
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Autotrasportatori (1) |
100% |
100% |
| (1) Nel limite di 1 apparecchio per ciascun veicolo utilizzato per il trasposto merci. Le spese dei telefoni eccedenti il numero dei veicoli utilizzati, sono deducibili all’80%. | ||



