Questo nuovo regime si applicherà automaticamente salvo che non si decida di rinunciarvi mediante opzione.
L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul suo sito internet una Mini Guida sul Regime.
In Allegato tutta la Normativa sul Regime
1) SOGGETTI AMMESSI AL NUOVO REGIME
Sono considerati contribuenti minimi:- Le imprese individuali residenti nel territorio dello Stato con ricavi nell’esercizio precedente non superiori a 30.000 euro;
- I professionisti residenti nel territorio dello Stato, che sempre nell’anno precedente hanno percepito compensi non superiori a 30.000 euro.
REQUISITI:
Oltre al limite di ricavi o compensi, il contribuente deve verificare i seguenti requisiti per l’accesso al regime dei minimi:
- Nell’anno precedente non deve aver effettuato cessioni all’esportazione (art. 8 Dpr 633/72), operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
- nell’anno precedente non deve avere sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis) del TUIR
- non deve avere erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto e costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
- non deve avere acquistato, anche mediante contratti di appalto, di locazione, pure finanziaria, nel triennio solare precedente a quello di entrata nel regime, beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro
2) SOGGETTI ESCLUSI E ATTIVITA' INCOMPATIBILI
Non sono considerati contribuenti minimi:- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- i soggetti non residenti;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, di mezzi di trasporto nuovi ;
- gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni ovvero a società a responsabilità limitata trasparenti.
In particolare si segnalano le seguenti attività che risultano incompatibili con il regime dei minimi:
- agricoltura e attività connesse e pesca;
- vendita sali e tabacchi;
- commercio dei fiammiferi;
- editoria;
- gestione di servizi di telefonia pubblica;
- rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta;
- intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR numero 640/72;
- agenzie di viaggi e turismo;
- agriturismo;
- vendite a domicilio;
- rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione;
- agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione.
3) SEMPLIFICAZIONI
Ai fini delle imposte sui redditi:- il reddito di impresa o di lavoro autonomo su cui applicare tale imposta è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività di impresa o dell’arte o della professione;
- concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio di arti o professioni;
- i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito;
- nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore;
- per le modalità di versamento valgono le disposizioni in materia di versamento dell’imposta sui redditi delle persone fisiche;
- i componenti positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi precedenti a quello di applicazione del regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata, partecipano, per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime, solo per l’importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l’ammontare di 5.000 euro. In caso di importo non eccedente il predetto ammontare di 5.000 euro, le quote non assumono rilevanza nella determinazione del reddito. In caso di importo negativo della somma algebrica lo stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito;
- le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il regime e quelle generatesi nel corso del predetto regime possono essere computate in diminuzione del reddito secondo le ordinarie regole;
- non si applicano gli studi di settore.
- I soggetti sottoposti a tale regime non devono presentare la dichiarazione IRAP in quanto L’IRAP non è dovuta per mancanza del presupposto soggettivo;
- applicazione di un’imposta sostitutiva sia dell’irpef che delle addizionali regionali e comunali, del 20% sul reddito di impresa o di lavoro autonomo.
Ai fini Iva:
Fermo restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti minimi sono esonerati:
- dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
- dal versamento dell’IVA e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto IVA, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi.
- numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
- emissione delle fatture con l’indicazione che trattasi di “operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008”;
- integrazione della fattura per gli acquisti intracomunitari;
- versamento dell’imposta di cui al punto precedente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni;
- presentazione degli elenchi Intrastat agli uffici doganali.