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REGIME FISCALE SEMPLIFICATO PER I CONTRIBUENTI MINIMI

Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi

La Finanziaria 2008 (Articolo 1, commi da 96 a 117) con effetto dal 1° gennaio 2008 ha introdotto un nuovo regime per i contribuenti minimi e marginali con ricavi fino a 30.000 euro, di seguito le principali novità.

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La Finanziaria 2008 (Articolo 1, commi da 96 a 117) con effetto dal 1° gennaio 2008 ha introdotto un nuovo regime per i contribuenti minimi e marginali con ricavi fino a 30.000 euro, le principali novità consistono nel fatto che al posto di Irpef, Irap e addizionali viene introdotta una imposta sostitutiva con aliquota al 20%, oltre che una significativa semplificazione in termini di adempimenti e contabilità.
Questo nuovo regime si applicherà automaticamente salvo che non si decida di rinunciarvi mediante opzione.

L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul suo sito internet una Mini Guida sul Regime.

In Allegato tutta la Normativa sul Regime

1) SOGGETTI AMMESSI AL NUOVO REGIME

Sono considerati contribuenti minimi:
  • Le imprese individuali residenti nel territorio dello Stato con ricavi nell’esercizio precedente non superiori a 30.000 euro;
  • I professionisti residenti nel territorio dello Stato, che sempre nell’anno precedente hanno percepito compensi non superiori a 30.000 euro.
Al fine della determinazione del suddetto limite, viene precisato che non rilevano nel calcolo i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore, e, come precisato dal Dm del 2/01/2008, ai parametri.

REQUISITI:

Oltre al limite di ricavi o compensi, il contribuente deve verificare i seguenti requisiti per l’accesso al regime dei minimi:
  • Nell’anno precedente non deve aver effettuato cessioni all’esportazione (art. 8 Dpr 633/72), operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
  • nell’anno precedente non deve avere sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis) del TUIR
  • non deve avere erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto e costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
  • non deve avere acquistato, anche mediante contratti di appalto, di locazione, pure finanziaria, nel triennio solare precedente a quello di entrata nel regime, beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro

2) SOGGETTI ESCLUSI E ATTIVITA' INCOMPATIBILI

Non sono considerati contribuenti minimi:
  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
  • i soggetti non residenti;
  • i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, di mezzi di trasporto nuovi ;
  • gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni ovvero a società a responsabilità limitata trasparenti.

In particolare si segnalano le seguenti attività che risultano incompatibili con il regime dei minimi:
  • agricoltura e attività connesse e pesca;
  • vendita sali e tabacchi;
  • commercio dei fiammiferi;
  • editoria;
  • gestione di servizi di telefonia pubblica;
  • rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta;
  • intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR numero 640/72;
  • agenzie di viaggi e turismo;
  • agriturismo;
  • vendite a domicilio;
  • rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione;
  • agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione.

3) SEMPLIFICAZIONI

Ai fini delle imposte sui redditi:
  1. il reddito di impresa o di lavoro autonomo su cui applicare tale imposta è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività di impresa o dell’arte o della professione;
  2. concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio di arti o professioni;
  3. i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito;
  4. nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore;
  5. per le modalità di versamento valgono le disposizioni in materia di versamento dell’imposta sui redditi delle persone fisiche;
  6. i componenti positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi precedenti a quello di applicazione del regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata, partecipano, per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime, solo per l’importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l’ammontare di 5.000 euro. In caso di importo non eccedente il predetto ammontare di 5.000 euro, le quote non assumono rilevanza nella determinazione del reddito. In caso di importo negativo della somma algebrica lo stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito;
  7. le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il regime e quelle generatesi nel corso del predetto regime possono essere computate in diminuzione del reddito secondo le ordinarie regole;
  8. non si applicano gli studi di settore.
  9. I soggetti sottoposti a tale regime non devono presentare la dichiarazione IRAP in quanto L’IRAP non è dovuta per mancanza del presupposto soggettivo;
  10. applicazione di un’imposta sostitutiva sia dell’irpef che delle addizionali regionali e comunali, del 20% sul reddito di impresa o di lavoro autonomo.
Il principio da seguire per la determinazione dei ricavi, compensi e spese è il PRINCIPIO DI CASSA, vale a dire quando effettivamente il soggetto incassa i ricavi o compensi o quando si verifica l’esborso monetario a titolo di spese che deve essere sostenuto nello svolgimento dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo; dunque, occorre prestare attenzione alla manifestazione finanziaria dei ricavi, compensi e spese, anche per le imprese. I contributi previdenziali sono deducibili.

Ai fini Iva:

Fermo restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti minimi sono esonerati:
  • dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
  • dal versamento dell’IVA e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto IVA, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi.
Adempimenti non eliminati:
  • numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
  • emissione delle fatture con l’indicazione che trattasi di “operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008”;
  • integrazione della fattura per gli acquisti intracomunitari;
  • versamento dell’imposta di cui al punto precedente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni;
  • presentazione degli elenchi Intrastat agli uffici doganali.

Allegato

Normativa Regime Contribuenti Minimi
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Commenti

mary - 08/07/2011

Ma che bravi ...ma quale 30.000,00 ?????? ma dove campano questi politici?se uno riesce a fare max 10.000,00 all'anno vendendo cianfrusaglie in internet è assai ... avrebbero dovuto fare una partita iva multi light ,si vede proprio che loro stanno bene e hanno la panza piena ,la cosa triste è che nessuno dice niente ... se uno deve andare avanti cosi ...meglio che si ferma e lavora in nero!!!

giovanni romano - 11/03/2011

il professionista autonomo con redditi inferiori ad € 30000 e avente anche attività agricola regime speciale fatturato 40.000 € può applicare il regime minimi all'attività professionale??? modello iva quater grazie anticipatamente cordiali saluti giovanni romano

Luigia Lumia - 12/03/2011

La ris. N. 27/E del 07 marzo 2011 ha chiarito "Con riferimento all’esclusione di cui alla lettera a), la scrivente ha chiarito che gli imprenditori agricoli, ancorché assoggettati ai fini IVA al regime speciale di cui agli articoli 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, possono usufruire del regime dei “contribuenti minimi” in relazione ad un’altra attività d’impresa o professionale eventualmente esercitata, a condizione che l’attività agricola sia svolta nei limiti di cui all’articolo 32 del D.P.R. n. 917 del 1986 e sia quindi produttiva, agli effetti dell’IRPEF, di redditi fondiari e non d’impresa (cfr. circolare del 28 gennaio 2008, n. 7/E, paragrafo 2.2).

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