Il Modello è un documento articolato che – partendo da uno specifico monitoraggio del rischio di commissione dei reati di cui l’attività può essere occasione (in materia ambientale, societaria, informatica, di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni, in materia di rapporti con la pubblica amministrazione, ecc.) identifica i comportamenti e i presidi necessari per evitarli.
Esso va costantemente monitorato e aggiornato. Il funzionamento del “sistema” deve essere verificato da un apposito organismo di vigilanza, designato dall’organo amministrativo.
La responsabilità penale a carico delle società ed enti introdotta dal d.lgs. 231/2001, consegue dai reati commessi dagli amministratori “operativi” e in generale dai soggetti che ricoprono funzioni direttive e di rappresentanza o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società o dell’ente, ma anche dalle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti “apicali”. Perché vi sia responsabilità della società o ente è necessario che il reato sia stato commesso nel suo interesse o vantaggio. Adottare un Modello Organizzativo idoneo tutela la società o l’ente dalle sanzioni pecuniarie e dai provvedimenti interdettivi (revoca o sospensione dell’attività) che potrebbero essere adottati già in sede cautelare. Gli effetti benefici del Modello vanno oltre rispetto alle esigenze meramente difensive: la pubblica amministrazione richiede in alcuni casi l’adozione del MOG come condizione per la stipula di convenzioni; la presenza del Modello è prevista quale fattore premiante nell’ambito dei vari “protocolli di legalità”.
Il presente Dossier cercherà di guidare il lettore all’esame degli aspetti problematici della materia, in particolare la redazione e l’adozione dei MOG e l’attività dell’organismo di vigilanza.
L’ente che non adotta il modello 231 è responsabile dell’infortunio del lavoratore. Il DVR non sostituisce il modello organizzativo
Il consiglio dei dottori commercialisti approva le Linee guida per la redazione e l'attestazione dei modelli organizzativi ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231
La responsabilità penale che nell'ordinamento italiano è solo delle persone fisiche viene estesa anche alle persone giuridiche da norme sovranazionali
Il dlgsv 231/2001 e la prassi giudiziale successiva suggeriscono alle imprese l'adozione di modelli di organizzazione idonei a prevenire i reati
Il nuovo reato di autoriclaggio, in vigore nel nostro ordinamento dal 1 gennaio 2015, impone alle società di adeguare i modelli organizzativi 231/01
Pubblicato in Gazzetta il Decreto 20/2/2014 n.57 MEF-MISE con il Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti. Ecco il testo:
PROVVEDIMENTO 4 dicembre 2014 - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Modifiche al Regolamento attuativo in materia di rating di legalita'.(GU n.290 del 15-12-2014)
L’adozione di un Modello Organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001 costituisce un fattore premiante per le imprese che concorrono a ottenere un più elevato rating di legalità. Il rating è spendibile nei rapporti con la pubblica amministrazione per ottenere contributi e agevolazioni, nei rapporti con le banche e prossimamente negli appalti pubblici
Testo del DL del 24 gennaio 2012 n. 1 (Decreto liberalizzazioni) coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività
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